Separazione e divorzio sono due termini spesso confusi tra loro, mentre si tratta di due fasi differenti. La separazione dei coniugi è l’autorizzazione a vivere separati e costituisce il presupposto per il divorzio; solo con il divorzio si realizza lo scioglimento del matrimonio. Nel caso delle unioni di fatto, la regolamentazione della crisi segue un iter analogo ma differente, dal momento che non si tratta di sciogliere un rapporto matrimoniale.
La crisi della coppia, coniugata o di fatto, soprattutto in presenza di figli che devono essere assolutamente tutelati, è il primo passo da affrontare, anche cercando di capire se vi sono possibilità di recuperare il rapporto, affidandosi ad uno specialista, il mediatore familiare.
La mediazione familiare come tentativo di riconciliazione
Come primo tentativo per risolvere la crisi di coppia si può ricorrere alla mediazione familiare. Si tratta di un percorso guidato da un mediatore che assiste i coniugi/partner, aiutandoli a comunicare in modo costruttivo, trovando un terreno comune su cui confrontarsi per raggiungere soluzioni che soddisfino entrambi.
Nel caso in cui la mediazione familiare non porti la coppia alla risoluzione della crisi, si dovrà intraprendere l’iter della separazione dei coniugi, a cui può seguire il divorzio; per le coppie di fatto si tratterà di un differente ma analogo percorso giudiziale, attraverso cui regolare gli effetti della fine del rapporto.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO MATRIMONIALE: LE FASI
La separazione di fatto
In caso di fallimento della mediazione familiare, se uno dei coniugi lascia la casa familiare indipendentemente dalle possibili conseguenze connesse, si parla di separazione di fatto. Gli eventuali accordi presi in questa fase dai coniugi, se non debitamente formalizzati, sono privi di valore vincolante.
Perché la separazione dei coniugi abbia valore vincolante complessivo, è invece necessario compiere alcuni passi formali, che si differenziano a seconda della situazione.
La separazione consensuale e la separazione giudiziale
La separazione è il processo di cessazione della vita coniugale, che lascia però sussistere il matrimonio, per il cui scioglimento è necessario il successivo divorzio. La separazione può essere di due tipi: consensuale o giudiziale.
Nella separazione consensuale i coniugi, assistiti da un unico o da più avvocati, raggiungono un accordo in relazione alle questioni inerenti all’affidamento dei figli, al mantenimento (dei figli o dell’altro coniuge) e alla divisione dei beni. Perché questi accordi assumano valore vincolante dovranno essere sottoposti al Tribunale.
La separazione giudiziale riguarda invece quei casi in cui i coniugi non riescono a raggiungere alcun accordo tra loro e devono quindi rivolgersi al Tribunale che stabilirà le regole del mantenimento, della divisione dei beni e dell’affidamento dei figli. Tale procedimento, per la sua maggiore complessità, risulta essere più lungo e costoso.
Il valore vincolante degli accordi di separazione, sia consensuale che giudiziale, impone che questi siano rispettati. Se uno dei coniugi non osserva gli accordi, l’altro potrà rivolgersi al Tribunale perché obblighi il coniuge inadempiente a rispettare le decisioni prese.
Tale regolamentazione, raggiunta con la separazione, sarà vincolante fino ad eventuali modifiche, altrimenti resterà valida fino al divorzio, con il quale il rapporto matrimoniale termina definitivamente.
Modalità alternative
A seguito del fallimento della mediazione familiare, è possibile ottenere i medesimi effetti della separazione consensuale, ricorrendo a due modalità alternative ad essa.
Nel caso in cui i coniugi siano riusciti a raggiungere una intesa fuori dalla mediazione, possono rivolgersi agli uffici comunali per dare valore vincolante a tale accordo.
In assenza di accordo, i coniugi possono rivolgersi a due diversi avvocati per una negoziazione assistita così da giungere ad una intesa che, una volta formalmente depositata, avrà valore vincolante.
In entrambi casi si tratta di procedure più rapide ed economiche rispetto alla separazione consensuale, tuttavia non sono sempre percorribili: risulta quindi necessario valutare attentamente la complessità del caso concreto.
LE COPPIE DI FATTO
Nel caso di interruzione del rapporto in una coppia di fatto, non c’è un vincolo matrimoniale da sciogliere, ma può comunque essere necessario risolvere le questioni relative all’affidamento dei figli, ai doveri di mantenimento, alla divisione dei beni.
L’iter da seguire in questo caso sarà quello della negoziazione assistita, se c’è un accordo, o del procedimento giudiziale, se l’accordo non c’è. Non è invece prevista la procedura consensuale.